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Domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede

Servizio attivo

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, referendum di cui agli artt. 75 e 138 Cost.

Argomenti:
Elezioni
Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).

Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:

  • gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
  • gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo l, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
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Descrizione

Modello per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, e all’art. 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»

ADEMPIMENTI DEI COMUNI

Tenuta dell'elenco

L'elenco degli elettori fuori sede è tenuto dall'ufficio elettorale comunale (comma 1).

Per ogni domanda vanno registrati i seguenti elementi informativi:

  • dati anagrafici;
  • Comune di iscrizione elettorale da cui proviene e relativo indirizzo di residenza;
  • indirizzo del temporaneo domicilio;
  • eventuale recapito di posta elettronica;
  • motivo e periodo di permanenza;
  • documentazione prodotta;
  • esito dell'istruttoria;
  • sezione elettorale assegnata;
  • data di rilascio dell'attestazione;
  • eventuale revoca e data.

Istruttoria

Il Comune di temporaneo domicilio verifica:

  1. il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione (punto 2.1);
  2. l'appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
  3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
  4. la completezza della documentazione allegata.

Comunicazioni tra Comuni e annotazione

Il Comune di temporaneo domicilio acquisisce dal Comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo (comma 7). Il Comune di iscrizione risponde con la massima tempestività e, comunque, in tempo utile per il rilascio dell'attestazione, annotando nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto in altro Comune. 3.4 Non ammissione. Se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede", il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).

Assegnazione alle sezioni

Gli elettori ammessi al voto "fuori sede" sono distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo un criterio di prossimità territoriale al temporaneo domicilio e, di norma, in numero non superiore al l O per cento degli elettori iscritti nella sezione (comma l 0).

Attestazione di ammissione

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L'attestazione può essere inviata anche mediante l 'utilizzo di strumenti telematici.

Liste aggiunte per gli elettori fuori sede

Per ogni sezione interessata il Comune predispone una lista aggiunta degli elettori fuori sede ad essa assegnati che è sottoposta, per il visto, alla competente commissione elettorale circondariale. Con successiva circolare saranno date istruzioni sulla verbalizzazione e sul computo dei votanti.

AMMISSIONE AL VOTO

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).

L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell'articolo 7 del d. P .R. 8 settembre 2000, n. 299.

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Come fare

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.

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Cosa serve

Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

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Cosa si ottiene

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L'attestazione può essere inviata anche mediante l 'utilizzo di strumenti telematici.

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Tempi e scadenze

Termini

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di "Fuori sede" Termine per la domanda Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2)        entro il 31 dicembre di ciascun anno quelle dell'anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicemBre (comma 3) entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell'anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell'anno in corso

Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

Revoca

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione di cui al successivo punto 3.3.

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Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026, 12:23

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